Infranet è una società per azioni controllata da soggetti pubblici e svolge in via principale un’attività come società per azioni a partecipazione pubblica, ma di diritto privato.
Infranet inoltre non è un ente di diritto pubblico.
Un organismo di diritto pubblico deve possedere cumulativamente i seguenti tre requisiti: 1) soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) avere personalità giuridica; 3) essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri. Tali requisiti devono sussistere cumulativamente, poiché in assenza di uno solo di essi, un organismo non potrà essere considerato di diritto pubblico.
Gli interessi che Infranet persegue hanno, al contrario di quanto sopra, anche carattere industriale e commerciale e quindi, anche sotto questo profilo, ne deriva l’esclusione dal novero degli organismi di diritto pubblico ove – invece – la gestione della risorsa monetaria è assoggettata – nei vari momenti della destinazione, dell’impegno dell’erogazione e della contabilizzazione – ai vincoli previsti per la spesa del denaro pubblico.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”questa sezione, denominata “Società trasparente”, contiene documenti ed informazioni organizzati secondo lo schema allegato alla Determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017.
Peraltro, considerato l’ambito di applicazione e la natura specifica della Società, alcune sottosezioni previste dal Dlgs 33/2013 non risultano applicabili e non restituiscono quindi alcun contenuto.